Art. 190.
                       Funzioni delle province
    1.  Le  province  esercitano,  nel  rispetto della programmazione
regionale, le funzioni amministrative di programmazione e rilevazione
dei   bisogni   socio-assistenziali  del  proprio  territorio,  anche
attraverso la gestione del sistema informativo socio-assistenziale di
livello provinciale, nell'ambito del sistema regionale.
    2.  Nell'esercizio  delle funzioni di programmazione, le province
promuovono il concorso dei soggetti coinvolti e favoriscono l'apporto
coordinato  dei  soggetti  privati di cui alla lettera e) del comma 1
dell'art. 188.
    3. A tal fine le province in particolare:
      a) esercitano  le  funzioni  amministrative  di  cui alla legge
regionale 2 settembre 1996, n. 37 in materia di volontariato;
      b) esercitano  le  funzioni  amministrative  di  cui alla legge
regionale 7 marzo 1995, n. 10 in materia di associazionismo;
      c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali
delle  Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse
provinciale.
    4.   Sono  delegate  alle  province  le  funzioni  amministrative
concernenti   l'iscrizione,   la   cancellazione   e  l'aggiornamento
dell'Albo  delle  cooperative  sociali  di  cui  alla legge regionale
4 febbraio 1994, n. 7.