Art. 190. Funzioni delle province 1. Le province esercitano, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni amministrative di programmazione e rilevazione dei bisogni socio-assistenziali del proprio territorio, anche attraverso la gestione del sistema informativo socio-assistenziale di livello provinciale, nell'ambito del sistema regionale. 2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, le province promuovono il concorso dei soggetti coinvolti e favoriscono l'apporto coordinato dei soggetti privati di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 188. 3. A tal fine le province in particolare: a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 in materia di volontariato; b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 in materia di associazionismo; c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse provinciale. 4. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7.