Art. 191.
                         Funzioni dei comuni
    1.  I  comuni, singoli o associati, nelle forme indicate nel capo
III  del titolo III, esercitano tutte le funzioni amministrative ed i
compiti  di  erogazione  dei  servizi e delle prestazioni sociali non
attribuiti  dalla presente legge ad altri soggetti, nonche' i compiti
di  progettazione  e  realizzazione della rete dei servizi stessi. La
progettazione   deve   essere   effettuata   in   coerenza   con   la
programmazione   regionale  e  provinciale  ed  in  raccordo  con  la
programmazione  e  pianificazione  dei servizi sanitari, nel rispetto
dei principi di cui all'art. 188.
    2. I comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:
      a) autorizzazione  al funzionamento e vigilanza sulle strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie;
      b) espressione   di   parere   sulle  modifiche  statutarie  ed
istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) di interesse comunale;
      c) volontariato  di  cui alla legge regionale 2 settembre 1996,
n. 37;
      d) assistenza  sociale  di  cui alla legge 18 marzo 1993, n. 67
gia' di competenza delle province;
      e) concessione  dei  nuovi trattamenti economici a favore degli
invalidi  civili,  di cui all'art. 130 del decreto legislativo n. 112
del 1998, nel rispetto della disciplina statale e regionale.
    3.  Fino  all'entrata  in  vigore  della legge statale di riforma
dell'assistenza,  le  province  trasferiscono  ai  comuni  le risorse
destinate   ad   assicurare   la  continuita'  delle  prestazioni  di
assistenza sociale di cui alla legge n. 67 del 1993, stipulando a tal
fine appositi accordi con i comuni interessati.