Art. 191. Funzioni dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, nelle forme indicate nel capo III del titolo III, esercitano tutte le funzioni amministrative ed i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non attribuiti dalla presente legge ad altri soggetti, nonche' i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi stessi. La progettazione deve essere effettuata in coerenza con la programmazione regionale e provinciale ed in raccordo con la programmazione e pianificazione dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'art. 188. 2. I comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di: a) autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie; b) espressione di parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di interesse comunale; c) volontariato di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37; d) assistenza sociale di cui alla legge 18 marzo 1993, n. 67 gia' di competenza delle province; e) concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nel rispetto della disciplina statale e regionale. 3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza, le province trasferiscono ai comuni le risorse destinate ad assicurare la continuita' delle prestazioni di assistenza sociale di cui alla legge n. 67 del 1993, stipulando a tal fine appositi accordi con i comuni interessati.