Art. 192.
            Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1985
    1.  Alla  lettera a)  del  secondo comma dell'art. 10 della legge
regionale  12 gennaio  1985, n. 2, recante "Riordino e programmazione
delle  funzioni  di  assistenza  sociale"  sono soppresse le seguenti
espressioni:   "all'autorizzazione   all'accettazione   di  eredita',
legati";   "alle   nomine  di  propria  competenza  ad  incarichi  di
amministratori".