Art. 192. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1985 1. Alla lettera a) del secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, recante "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale" sono soppresse le seguenti espressioni: "all'autorizzazione all'accettazione di eredita', legati"; "alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori".