Art. 194.
            Modifiche alla legge regionale n. 10 del 1995
    1.  Nella legge regionale 7 marzo 1995, n. 10, recante "Norme per
la  promozione  e  la valorizzazione dell'associazionismo", dove sono
indicate  le  parole  "Albo" si deve intendere "Albo regionale e Albi
provinciali".
    2.  Il  comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 1995
e' sostituito dal seguente:
      "1.  Sono  istituiti  l'Albo  regionale  e gli Albi provinciali
delle  associazioni  rispondenti  alle finalita' di cui all'art. 1 ed
operanti negli ambiti previsti dall'articolo 2.".
    3.  Il  comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 1995
e' sostituito dal seguente:
      "3.   L'iscrizione   all'Albo   regionale   e'  riservata  alle
associazioni a carattere regionale o a rappresentanze, sul territorio
regionale, di associazioni nazionali.".
    4.  Il  comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 1995
e' sostituito dal seguente:
      "3.  L'iscrizione  negli  albi  di  cui  alla presente legge e'
incompatibile  con  l'iscrizione  nei  registri  di  cui  alla  legge
regionale  2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di
attuazione  della  legge  11 agosto  1991,  n. 266 - legge quadro sul
volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26
.".
    5.  L'art.  14  della  legge  regionale  n.  10  del 1995 e' cosi
sostituito:
    "Art.   14.  (Procedure  per  l'iscrizione  all'Albo).  -  1.  Le
associazioni sono iscritte su richiesta del legale rappresentante.
    2.   La   giunta   regionale  stabilisce,  con  deliberazione  da
pubblicare  nel  Bollettino  Ufficiale  regionale,  le procedure e la
documentazione  necessaria  per l'iscrizione negli Albi e attribuisce
la   competenza   per   l'adozione  dei  provvedimenti  regionali  di
iscrizione, cancellazione e rigetto.
    3.  La  Regione e le province, oltre alla documentazione prevista
dalla  delibera  di  cui  al comma 2, possono acquisire pareri e dati
conoscitivi  utili  per  l'accertamento del possesso dei requisiti di
cui  all'art. 13.  Il parere del comune in cui l'associazione ha sede
e'  obbligatorio  e  deve  essere  espresso  entro  trenta giorni dal
ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e provincia
prescindono dal parere.
    4.   L'iscrizione   e'   disposta  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione  della  domanda, fatta salva la sospensione dei termini
per eventuali documentazioni integrative.
    5.  Il  provvedimento  con il quale e' disposta l'iscrizione o il
diniego   in   difformita'   dal   parere   del  comune  deve  essere
adeguatamente motivato.
    6.  Il  provvedimento  di  iscrizione  o di diniego e' comunicato
all'associazione    richiedente   e   agli   enti   intervenuti   nel
procedimento.  Il  provvedimento  di  iscrizione  e'  pubblicato  nel
Bollettino  Ufficiale  regionale. I provvedimenti di iscrizione negli
Albi provinciali sono altresi' comunicati alla Regione.".
    6.  Il  comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 10 del 1995
e' abrogato.
    7.  Il  comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 10 del 1995
e' cosi' sostituito:
    "2.  La  cancellazione  e' disposta con provvedimento motivato; i
provvedimenti   di   cancellazione   disposti   dalle  province  sono
comunicati alla Regione.".