Art. 194. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 1995 1. Nella legge regionale 7 marzo 1995, n. 10, recante "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo", dove sono indicate le parole "Albo" si deve intendere "Albo regionale e Albi provinciali". 2. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 1995 e' sostituito dal seguente: "1. Sono istituiti l'Albo regionale e gli Albi provinciali delle associazioni rispondenti alle finalita' di cui all'art. 1 ed operanti negli ambiti previsti dall'articolo 2.". 3. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 10 del 1995 e' sostituito dal seguente: "3. L'iscrizione all'Albo regionale e' riservata alle associazioni a carattere regionale o a rappresentanze, sul territorio regionale, di associazioni nazionali.". 4. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 1995 e' sostituito dal seguente: "3. L'iscrizione negli albi di cui alla presente legge e' incompatibile con l'iscrizione nei registri di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26 .". 5. L'art. 14 della legge regionale n. 10 del 1995 e' cosi sostituito: "Art. 14. (Procedure per l'iscrizione all'Albo). - 1. Le associazioni sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. 2. La giunta regionale stabilisce, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale regionale, le procedure e la documentazione necessaria per l'iscrizione negli Albi e attribuisce la competenza per l'adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione, cancellazione e rigetto. 3. La Regione e le province, oltre alla documentazione prevista dalla delibera di cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati conoscitivi utili per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 13. Il parere del comune in cui l'associazione ha sede e' obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e provincia prescindono dal parere. 4. L'iscrizione e' disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative. 5. Il provvedimento con il quale e' disposta l'iscrizione o il diniego in difformita' dal parere del comune deve essere adeguatamente motivato. 6. Il provvedimento di iscrizione o di diniego e' comunicato all'associazione richiedente e agli enti intervenuti nel procedimento. Il provvedimento di iscrizione e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale. I provvedimenti di iscrizione negli Albi provinciali sono altresi' comunicati alla Regione.". 6. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 10 del 1995 e' abrogato. 7. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 10 del 1995 e' cosi' sostituito: "2. La cancellazione e' disposta con provvedimento motivato; i provvedimenti di cancellazione disposti dalle province sono comunicati alla Regione.".