Art. 195.
            Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1996
    1.  Nella legge regionale 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove
norme  regionali  di  attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 -
legge  quadro  sul  volontariato.  Abrogazione  della legge regionale
31 maggio  1993,  n.  26",  dove  sono  indicate  le parole "Registro
regionale",   si   deve  intendere  "Registro  regionale  e  Registri
provinciali".
    2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 37 del 1996 e'
sostituito dal seguente:
      "1.   Sono  istituiti  il  Registro  regionale  ed  i  Registri
provinciali  delle  Organizzazioni  di  volontariato,  in  attuazione
dell'art. 6  della legge 11 agosto 1991, n. 266. A tali Registri sono
iscritte le organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:
      a) socio-assistenziale;
      b) sanitario;
      c) tutela e promozione di diritti;
      d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
      e) attivita' educative;
      f) attivita'  culturali  e  di tutela e valorizzazione dei beni
culturali;
      g) protezione civile;
      h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative.".
    3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 37 del 1996 e'
abrogato.
    4. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 37 del 1996 e'
abrogato.
    5. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 37 del 1996 le
parole  "Il  provvedimento  di  iscrizione nelle sezioni del registro
tenute  presso  ciascuna  provincia  e',  altresi',  comunicato  alla
Regione"  sono  sostituite  con  "I  provvedimenti  di iscrizione nei
registri provinciali sono altresi' comunicati alla Regione".
    6. L'art. 23 della legge regionale n. 37 del 1996 e' abrogato.