Art. 195. Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1996 1. Nella legge regionale 2 settembre 1996, n. 37, recante "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26", dove sono indicate le parole "Registro regionale", si deve intendere "Registro regionale e Registri provinciali". 2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 37 del 1996 e' sostituito dal seguente: "1. Sono istituiti il Registro regionale ed i Registri provinciali delle Organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. A tali Registri sono iscritte le organizzazioni operanti nei seguenti ambiti: a) socio-assistenziale; b) sanitario; c) tutela e promozione di diritti; d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale; e) attivita' educative; f) attivita' culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali; g) protezione civile; h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative.". 3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 37 del 1996 e' abrogato. 4. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 37 del 1996 e' abrogato. 5. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 37 del 1996 le parole "Il provvedimento di iscrizione nelle sezioni del registro tenute presso ciascuna provincia e', altresi', comunicato alla Regione" sono sostituite con "I provvedimenti di iscrizione nei registri provinciali sono altresi' comunicati alla Regione". 6. L'art. 23 della legge regionale n. 37 del 1996 e' abrogato.