Art. 199. Definizioni ed ambiti di integrazione 1. Ai fini della presente legge si intende: a) per sistema di istruzione, il complesso delle attivita' finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico; b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o piu' tipi di lavoro; c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di piu' soggetti operanti in sistemi formativi diversi. 2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attivita' in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro. 3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti: a) svolgimento di attivita' integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo scolastico; b) svolgimento di attivita' da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli enti di formazione professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti; c) attivita' svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilita' condivisa in tutte le fasi dell'attivita', in continuita' o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di lavoro a causa mista; d) attivita' di formazione tecnico professionale superiore, non in continuita' con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l'Universita'. 4. Le modalita' per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 3 sono definite con direttive della giunta regionale.