Art. 199.
                Definizioni ed ambiti di integrazione
    1. Ai fini della presente legge si intende:
      a) per  sistema  di  istruzione,  il  complesso delle attivita'
finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo
generale, sia di tipo tecnico;
      b) per  sistema  della  formazione  professionale, il complesso
delle  azioni  destinate  a  fornire  le  conoscenze  e le competenze
necessarie a svolgere uno o piu' tipi di lavoro;
      c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei
saperi  fondamentali  ed all'acquisizione di competenze professionali
non  generiche,  attraverso  l'azione  integrata e coordinata di piu'
soggetti operanti in sistemi formativi diversi.
    2.  Il  sistema formativo integrato sviluppa la propria attivita'
in  collaborazione  con  il  sistema delle imprese e con il mondo del
lavoro.
    3.  Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le
seguenti:
      a) svolgimento  di  attivita'  integrative  su  richiesta delle
istituzioni  scolastiche,  statali  e  non  statali,  con particolare
riferimento   a   quelle   svolte   negli  ultimi  anni  dell'obbligo
scolastico;
      b) svolgimento   di   attivita'   da  parte  delle  istituzioni
scolastiche,  statali  e  non  statali,  su  richiesta  degli enti di
formazione  professionale,  anche  nel  campo  dell'educazione  degli
adulti;
      c) attivita'   svolte   da   soggetti  appartenenti  a  sistemi
formativi  diversi,  con  assunzione  di responsabilita' condivisa in
tutte  le  fasi  dell'attivita', in continuita' o meno con i percorsi
scolastici,  da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei
contratti di lavoro a causa mista;
      d) attivita' di formazione tecnico professionale superiore, non
in continuita' con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con
l'Universita'.
    4.  Le  modalita'  per la realizzazione delle attivita' di cui al
comma 3 sono definite con direttive della giunta regionale.