Art. 2.
                              Principi
    1.  La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal
presente articolo.
    2.   Nel   ripartire  le  funzioni  tra  i  livelli  del  governo
territoriale  e  nel  disciplinare,  ove  occorra,  le funzioni, essa
persegue i seguenti obiettivi:
      a)  la  valorizzazione  dell'autonomia  della societa' civile e
delle   formazioni   sociali,   in   attuazione   del   principio  di
sussidiarieta';
      b)  la  razionalizzazione  dell'assetto  e  dell'organizzazione
delle funzioni;
      c)  la  valorizzazione  dell'apparato  organizzativo esistente,
affidando,  ove  possibile,  le  ulteriori nuove funzioni a strutture
gia' esistenti;
      d)  l'affidamento  a  soggetti  esteri  all'amministrazione  di
attivita'  che  possono  piu'  utilmente  essere svolte in tale forma
sulla  base  di  una  valutazione obiettiva dei criteri di efficacia,
efficienza e qualita'.
    3.  Nella  distribuzione  di  funzioni e competenze tra i diversi
livelli istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei principi
di    sussidiarieta'    ed   adeguatezza,   perseguendo   l'obiettivo
dell'integrazione  del  sistema  regionale  e  locale, sulla base del
principio  di  collaborazione  e  nel  pieno  rispetto dell'autonomia
costituzionale garantita agli enti del sistema locale.
    4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi:
      a)  regola  le  forme di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti,   anche  attraverso  lo  sviluppo  delle  modalita'  di
concertazione dell'azione amministrativa;
      b)   agevola   l'esercizio  delle  attivita'  private  mediante
l'eliminazione di vincoli procedimentali.
    5.   Nella  revisione  e  nel  completamento  della  legislazione
regionale:
      a)  provvede  alla  abrogazione espressa delle norme superate o
incompatibili;
      b)  razionalizza  il  quadro  legislativo  fissando  principi e
criteri per la elaborazione di testi unici o coordinati di norme;
      c)   provvede   alla  revisione  delle  norme  di  contabilita'
regionale.
    6.  La  presente  legge  provvede,  nei  settori  interessati dai
conferimenti  di  funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella
legislazione  vigente,  ovvero  a  fissare  i  principi  ed i criteri
generali per l'ulteriore riordino della legislazione regionale.
    7.  In  nessun  caso le norme della presente legge possono essere
interpretate  nel senso della attribuzione alla Regione di funzioni e
compiti  trasferiti,  delegati  o comunque attribuiti alle province e
agli  enti  locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.