Art. 2. Principi 1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal presente articolo. 2. Nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti obiettivi: a) la valorizzazione dell'autonomia della societa' civile e delle formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarieta'; b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle funzioni; c) la valorizzazione dell'apparato organizzativo esistente, affidando, ove possibile, le ulteriori nuove funzioni a strutture gia' esistenti; d) l'affidamento a soggetti esteri all'amministrazione di attivita' che possono piu' utilmente essere svolte in tale forma sulla base di una valutazione obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e qualita'. 3. Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione del sistema regionale e locale, sulla base del principio di collaborazione e nel pieno rispetto dell'autonomia costituzionale garantita agli enti del sistema locale. 4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi: a) regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalita' di concertazione dell'azione amministrativa; b) agevola l'esercizio delle attivita' private mediante l'eliminazione di vincoli procedimentali. 5. Nella revisione e nel completamento della legislazione regionale: a) provvede alla abrogazione espressa delle norme superate o incompatibili; b) razionalizza il quadro legislativo fissando principi e criteri per la elaborazione di testi unici o coordinati di norme; c) provvede alla revisione delle norme di contabilita' regionale. 6. La presente legge provvede, nei settori interessati dai conferimenti di funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella legislazione vigente, ovvero a fissare i principi ed i criteri generali per l'ulteriore riordino della legislazione regionale. 7. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle province e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.