Art. 20. Unioni di comuni 1. La Regione promuove, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, le unioni tra i comuni. 2. La decisione in ordine alla fusione e' rimessa in ogni caso alla volontaria iniziativa dei comuni in qualunque fase e stadio della esperienza dell'unione. La legge regionale in ordine alla fusione e' comunque preceduta da referendum tra le popolazioni interessate.