Art. 20.
                          Unioni di comuni
    1.  La  Regione  promuove, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142  e  della  legge  regionale 8 luglio 1996, n. 24, le unioni tra i
comuni.
    2.  La  decisione  in ordine alla fusione e' rimessa in ogni caso
alla  volontaria  iniziativa  dei  comuni  in qualunque fase e stadio
della  esperienza  dell'unione.  La  legge  regionale  in ordine alla
fusione  e'  comunque  preceduta  da  referendum  tra  le popolazioni
interessate.