Art. 200.
                       Funzioni della Regione
    1. La Regione, ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del decreto
legislativo  n.  112  del  1998,  esercita  funzioni  di  indirizzo e
coordinamento,    valutazione    e    certificazione,    nonche'   di
sperimentazione nelle seguenti materie:
      a) programmazione   territoriale   dell'offerta   scolastica  e
formativa  sulla  base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con
gli obiettivi nazionali;
      b) diritto allo studio e all'apprendimento;
      c) sostegno   all'autonomia   delle   istituzioni  scolastiche,
statali e non statali;
      d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;
      e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;
      f) orientamento.
    2.   La   Regione,   ai   sensi   della  lettera e)  del  comma 1
dell'art. 138  del  decreto  legislativo  n.  112 del 1998, svolge le
funzioni  in materia di contributi per le scuole non statali previsti
dalla normativa dello Stato.
    3.  Gli  indirizzi  regionali di cui al comma 1 sono approvati in
coerenza  agli  indirizzi  di  cui al comma 1 dell'art. 3 della legge
regionale 27 luglio 1998, n. 25.
    4. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai
fini   dell'efficacia  della  scelta  programmatoria,  la  dimensione
regionale  risulti la piu' adeguata, in particolare nell'ambito della
formazione tecnico professionale superiore.
    5.  La  Regione  ispira  la  propria  attivita'  ai  principi  di
concertazione  con  le autonomie locali e le forze sociali nonche' di
collaborazione  con  le  autonomie funzionali operanti nel settore. A
tal  fine  la  giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro
con le istituzioni scolastiche autonome.