Art. 200. Funzioni della Regione 1. La Regione, ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del decreto legislativo n. 112 del 1998, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonche' di sperimentazione nelle seguenti materie: a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali; b) diritto allo studio e all'apprendimento; c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali; d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro; e) messa in rete delle istituzioni scolastiche; f) orientamento. 2. La Regione, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato. 3. Gli indirizzi regionali di cui al comma 1 sono approvati in coerenza agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1998, n. 25. 4. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la piu' adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore. 5. La Regione ispira la propria attivita' ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonche' di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.