Art. 201.
                Funzioni delle province e dei comuni
    1.   Oltre   alle   funzioni  di  cui  all'art. 139  del  decreto
legislativo n. 112 del 1998, le province esercitano, nel quadro degli
indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai
comuni  ai  sensi  di  detto  articolo.  Esse  esercitano  inoltre le
seguenti funzioni:
      a) programmazione della messa in rete delle scuole;
      b) coordinamento  della  rete  di orientamento e programmazione
delle relative attivita';
      c) risoluzione  dei conflitti di competenze tra i vari gradi di
scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del comma 3.
    2 Restano ferme le competenze attribuite alle province in materia
di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata
in  vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti
dal comma 2 dell'art. 143 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
    3.  I  comuni  esercitano  le  funzioni  di  cui all'art. 139 del
decreto  legislativo  n. 112 del 1998, anche in collaborazione con le
comunita'  Montane e le province. Essi esercitano inoltre le seguenti
funzioni:
      a) interventi  per  la  scuola dell'infanzia, nell'ambito della
legislazione regionale del settore;
      b) risoluzione  dei  conflitti  di  competenze  fra istituzioni
della scuola materna e primaria.
    4. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze
di  cui  al  comma 1 dell'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del
1998,  svolgono  le  funzioni  di  programmazione  e  gestione, anche
mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:
      a) offerta  formativa integrata, ad esclusione degli interventi
di   cui  al  comma 5  dell'art. 200,  sulla  base  dell'analisi  dei
fabbisogni ed in raccordo con gli indennizzi regionali;
      b) diritto   allo   studio   e   all'apprendimento,   ai  sensi
dell'art. 203 e nell'ambito della legislazione regionale del settore;
      c) sostegno   all'autonomia   delle   istituzioni  scolastiche,
statali  e  non  statali, ai sensi dell'art. 204 e della legislazione
regionale;
      d) edilizia  scolastica  in coerenza con le competenze previste
dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.
    5  Le  province  ed  i  comuni  possono  gestire,  anche mediante
convenzioni,  gli  interventi  di  orientamento,  nonche'  quelli  di
prevenzione   della   dispersione   scolastica;   i   comuni  operano
nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.