Art. 202.
                Programmazione della rete scolastica
    1.  Il consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze,
formula  indirizzi  per  la  predisposizione  dei piani provinciali e
l'organizzazione  della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei
parametri nazionali; coordina altresi' la programmazione dell'offerta
formativa.
    2.  Le  province,  di  concerto  con  i  comuni e con le comunita
Montane  eventualmente  interessate, assicurando il coinvolgimento di
tutti  i  soggetti  scolastici  interessati,  redigono ed approvano i
piani  di  organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla
Regione.  A  tal  fine  il  presidente della provincia puo' convocare
apposita conferenza di servizi.
    3.  La  Regione,  entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, puo'
esprimere  rilievi  in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di
cui  al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le province
possono  controdedurre  a  tali  rilievi entro trenta giorni dal loro
ricevimento  ed  adeguano  i  piani  provinciali  qualora non abbiano
controdedotto  entro  detto  termine  ed,  in  ogni  caso, ai rilievi
definitivi  della  Regione.  Le  province trasmettono copia dei piani
alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.
    4. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze
di  cui  al  comma 1 dell'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del
1998,   provvedono   alla   istituzione,   aggregazione,   fusione  e
soppressione   di  scuole  in  attuazione  degli  indirizzi  e  degli
strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i
soggetti scolastici interessati.