Art. 204.
Azioni   di   sostegno  alla  qualificazione  del  sistema  formativo
                              integrato
    1.  Al  fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo
integrato, la Regione incentiva:
      a) la  cooperazione  tra  le  istituzioni scolastiche autonome,
statali  e  non statali e tra gli enti di formazione professionale su
base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema
delle   imprese,   finalizzata   a   realizzare   progetti   per   la
qualificazione dell'offerta formativa;
      b) progetti  e  interventi per lo sviluppo di specifiche figure
professionali    di   sistema   e   per   la   qualificazione   della
professionalita' di docenti del sistema scolastico e di operatori del
sistema della formazione professionale;
      c) la  diffusione  e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e
telematiche  per  consentire  modalita' innovative di comunicazione e
interazione  all'interno della rete scolastica e formativa, nonche' a
sostegno di processi educativi e dell'attivita' didattica.
    2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:
      a) ai  comuni  e  alle  province, secondo quanto previsto dalla
legislazione nazionale e dall'art. 201;
      b) alla  Regione  per  le materie di cui al comma 2, nei limiti
della legislazione statale, e al comma 4 dell'art. 200.