Art. 204. Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato 1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva: a) la cooperazione tra le istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa; b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalita' di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale; c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalita' innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonche' a sostegno di processi educativi e dell'attivita' didattica. 2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano: a) ai comuni e alle province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'art. 201; b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e al comma 4 dell'art. 200.