Art. 205. Accreditamento delle strutture formative 1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli istituti scolastici autonomi, statali e non statali, al fine di ottenere la titolarita' diretta delle attivita' di formazione professionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere l'accreditamento delle proprie sedi operative secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. 2. Al fine di sostenere i processi di qualificazione dell'offerta formativa complessiva sul territorio regionale, la Regione concede contributi ai soggetti anche non accreditati, che fanno certificare il proprio sistema qualita' secondo le norme ISO 9001. 3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi dalla Regione, secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale, previa definizione dei criteri e delle priorita' stabiliti dal consiglio.