Art. 205.
              Accreditamento delle strutture formative
    1.  I  soggetti  pubblici  e  privati,  ivi compresi gli istituti
scolastici  autonomi,  statali  e non statali, al fine di ottenere la
titolarita'  diretta  delle  attivita'  di  formazione professionale,
finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere
l'accreditamento delle proprie sedi operative secondo quanto previsto
dalla normativa nazionale e regionale.
    2. Al fine di sostenere i processi di qualificazione dell'offerta
formativa  complessiva  sul  territorio regionale, la Regione concede
contributi  ai  soggetti anche non accreditati, che fanno certificare
il proprio sistema qualita' secondo le norme ISO 9001.
    3.  I  contributi  di cui al comma 2 sono concessi dalla Regione,
secondo   le  modalita'  stabilite  dalla  giunta  regionale,  previa
definizione dei criteri e delle priorita' stabiliti dal consiglio.