Art. 206. Promozione dell'attivita' delle Universita' della terza eta' 1. Alle province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attivita' delle Universita' della terza eta', comunque denominate, con le seguenti finalita': a) il pieno sviluppo della personalita' dei cittadini, anche attraverso la piu' ampia diffusione della cultura; b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunita' in cui risiedono. 2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la giunta regionale ripartisce alle province finanziamenti per la concessione di contributi alle Universita' della terza eta' istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, societa' cooperative, enti locali, Universita'. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono: a) avere sede nel territorio regionale; b) possedere regolare atto costitutivo e statuto; c) operare senza fini di lucro; d) svolgere attivita' da almeno un anno. 3. L'accesso ai corsi delle Universita' della terza eta' e' libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza. 4. La giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle province dei relativi contributi.