Art. 206.
    Promozione dell'attivita' delle Universita' della terza eta'
    1.  Alle  province  sono  conferite  le  funzioni  di  promozione
dell'istituzione  e  delle  attivita'  delle  Universita' della terza
eta', comunque denominate, con le seguenti finalita':
      a) il  pieno  sviluppo  della personalita' dei cittadini, anche
attraverso la piu' ampia diffusione della cultura;
      b) l'inserimento    delle    persone    anziane    nella   vita
socio-culturale delle comunita' in cui risiedono.
    2.  Per  il  raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la
giunta  regionale  ripartisce  alle  province  finanziamenti  per  la
concessione di contributi alle Universita' della terza eta' istituite
o   gestite   da  associazioni,  istituzioni,  fondazioni  culturali,
societa'  cooperative,  enti  locali, Universita'. Tali soggetti, per
accedere ai contributi, debbono:
      a) avere sede nel territorio regionale;
      b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;
      c) operare senza fini di lucro;
      d) svolgere attivita' da almeno un anno.
    3.  L'accesso  ai  corsi  delle  Universita'  della terza eta' e'
libero  fatto  salvo  il  pagamento  della  eventuale  retta relativa
all'iscrizione o alla frequenza.
    4.  La  giunta  regionale  stabilisce  i  criteri generali per la
concessione da parte delle province dei relativi contributi.