Art. 208.
 Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale
    1.  La  Regione,  avvalendosi  di  norma  dell'Istituto  dei beni
artistici,  culturali  e  naturali,  collabora con gli enti locali al
fine di valutare le opportunita' e le condizioni ottimali di gestione
dei  musei  e  degli  altri  beni  culturali  presenti sul territorio
regionale,  anche  prospettando  ipotesi  di  trasferimento di quelli
appartenenti allo Stato.
    2.  L'organizzazione,  il funzionamento e il sostegno dei musei e
degli  altri  beni  culturali la cui gestione e' trasferita agli enti
locali  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  112  del  1998 sono
disciplinati   dalla   normativa  regionale  vigente  in  materia  di
biblioteche,  archivi,  musei e altri beni culturali di enti locali e
di interesse locale.
    3.  La  Regione  riordina  la  propria  normativa  in  materia di
biblioteche,  musei  e  altri  beni culturali ispirandosi ai seguenti
criteri generali:
      a) favorire l'ottimale esercizio dell'attivita' di gestione dei
beni  culturali  attraverso  forme di collaborazione tra lo Stato, la
Regione  e  gli  enti  locali  ed  altri  enti  pubblici  e  privati,
promuovendo  l'autonomia gestionale in relazione alle caratteristiche
dei  singoli beni e alle esigenze di conservazione e promozione degli
stessi, nonche' l'attivita' e lo sviluppo di forme di coordinamento e
cooperazione sovracomunale e di area vasta;
      b) individuare   standards   scientifici,  organizzativi  e  di
fruizione per la gestione di biblioteche, archivi, musei e altri beni
culturali;
      c) programmare  gli interventi regionali attraverso pro- grammi
poliennali  e piani annuali; i programmi e i piani tengono conto, tra
l'altro, degli interventi di promozione turistica e delle proposte di
valorizzazione  dei  beni  culturali  e  di promozione delle relative
attivita'  formulate  dalla  Commissione  per  i  beni e le attivita'
culturali di cui all'art. 210;
      d) promuovere  lo  sviluppo  del sistema dei beni culturali, in
particolare  attraverso  interventi  diretti  o  convenzioni  e altri
accordi tra Stato ed enti pubblici e privati;
      e) perseguire  la  collaborazione e l'azione coordinata con gli
enti locali tramite la conferenza Regione-Autonomie locali.
    4.  La  Regione  adegua la legge regionale 10 aprile 1995, n. 29,
recante  "Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e
naturali  della  Regione  Emilia-Romagna",  anche  in  relazione alle
funzioni  attribuite  alla  Regione  e  agli  enti locali dal decreto
legislativo n. 112 del 1998.