Art. 208. Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale 1. La Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, collabora con gli enti locali al fine di valutare le opportunita' e le condizioni ottimali di gestione dei musei e degli altri beni culturali presenti sul territorio regionale, anche prospettando ipotesi di trasferimento di quelli appartenenti allo Stato. 2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione e' trasferita agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali di enti locali e di interesse locale. 3. La Regione riordina la propria normativa in materia di biblioteche, musei e altri beni culturali ispirandosi ai seguenti criteri generali: a) favorire l'ottimale esercizio dell'attivita' di gestione dei beni culturali attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, la Regione e gli enti locali ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale in relazione alle caratteristiche dei singoli beni e alle esigenze di conservazione e promozione degli stessi, nonche' l'attivita' e lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione sovracomunale e di area vasta; b) individuare standards scientifici, organizzativi e di fruizione per la gestione di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali; c) programmare gli interventi regionali attraverso pro- grammi poliennali e piani annuali; i programmi e i piani tengono conto, tra l'altro, degli interventi di promozione turistica e delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attivita' formulate dalla Commissione per i beni e le attivita' culturali di cui all'art. 210; d) promuovere lo sviluppo del sistema dei beni culturali, in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e altri accordi tra Stato ed enti pubblici e privati; e) perseguire la collaborazione e l'azione coordinata con gli enti locali tramite la conferenza Regione-Autonomie locali. 4. La Regione adegua la legge regionale 10 aprile 1995, n. 29, recante "Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna", anche in relazione alle funzioni attribuite alla Regione e agli enti locali dal decreto legislativo n. 112 del 1998.