Art. 209.
      Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali
    1.  La  Regione  concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto
dei  beni  artistici, culturali e naturali (IBACN), alle attivita' di
conservazione dei beni culturali. A tale fine:
      a) coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire
nelle   attivita'  di  catalogazione,  anche  al  fine  di  garantire
l'integrazione  nelle  reti  nazionali  delle  banche dati regionali;
coopera  inoltre alla definizione delle metodologie comuni da seguire
nell'attivita' tecnico-scientifica di conservazione e di restauro;
      b) formula proposte relativamente all'apposizione di vincoli di
interesse  storico  o  artistico,  alla vigilanza sui beni vincolati,
all'espropriazione  di  beni  mobili  e  immobili e all'esercizio del
diritto di prelazione.
    2. Gli enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni
artistici,  culturali e naturali per formulare proposte relativamente
all'apposizione  di  vincoli  di  interesse storico o artistico, alla
vigilanza  sui  beni  vincolati,  all'espropriazione di beni mobili e
immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.