Art. 209. Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali 1. La Regione concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali (IBACN), alle attivita' di conservazione dei beni culturali. A tale fine: a) coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione nelle reti nazionali delle banche dati regionali; coopera inoltre alla definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attivita' tecnico-scientifica di conservazione e di restauro; b) formula proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione. 2. Gli enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali per formulare proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.