Art. 21. Associazioni intercomunali 1. La Regione promuove l'istituzione di associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralita' di funzioni e all'organizzazione di servizi; a tal fine i contributi previsti per le unioni di comuni dall'art. 16 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 e dai successivi provvedimenti attuativi sono estesi alle associazioni intercomunali conformemente a quanto previsto nel presente articolo e nell'art. 24. 2. Le associazioni intercomunali ai fini della presente legge sono costituite da comuni di qualsiasi dimensione demografica, tra loro confinanti. Ad esse si applicano in quanto compatibili le norme in vigore per gli altri enti locali territoriali. Nessun comune puo' appartenere allo stesso tempo ad una unione e ad una associazione intercomunale. 3. Le associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento dell'associazione. L'istituzione delle associazioni e' dichiarata con decreto del presidente della regione. 4. Il regolamento della associazione intercomunale deve: a) individuare gli organi di governo dell'associazione, disciplinando le modalita' per la loro elezione e prevedendo comunque che il presidente dell'associazione sia eletto tra i sindaci dei comuni associati e che gli altri eventuali organi vengano formati dai componenti degli organi dei comuni associati; b) disciplinare le modalita' per il conferimento delle funzioni e per il trasferimento dell'organizzazione dei servizi dai singoli comuni alla associazione, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali profili successori; c) dettare le norme fondamentali per l'organizzazione dell'associazione, prevedendo la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti; d) regolare le forme di utilizzazione del personale. 5. La Regione puo' prevedere che l'accesso ai contributi sia subordinato al raggiungimento di un grado minimo di integrazione rilevato sulla base dell'entita' percentuale del personale e delle risorse messe a disposizione dell'associazione dai singoli comuni.