Art. 21.
                     Associazioni intercomunali
    1.    La   Regione   promuove   l'istituzione   di   associazioni
intercomunali  finalizzate  alla gestione associata di una pluralita'
di  funzioni e all'organizzazione di servizi; a tal fine i contributi
previsti  per  le unioni di comuni dall'art. 16 della legge regionale
8 luglio  1996,  n.  24 e dai successivi provvedimenti attuativi sono
estesi   alle   associazioni  intercomunali  conformemente  a  quanto
previsto nel presente articolo e nell'art. 24.
    2.  Le  associazioni  intercomunali  ai fini della presente legge
sono  costituite  da  comuni di qualsiasi dimensione demografica, tra
loro  confinanti. Ad esse si applicano in quanto compatibili le norme
in  vigore per gli altri enti locali territoriali. Nessun comune puo'
appartenere  allo  stesso  tempo  ad una unione e ad una associazione
intercomunale.
    3. Le associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei
consigli  comunali,  adottate  a maggioranza  assoluta,  con le quali
vengono    approvati    l'atto    costitutivo    e   il   regolamento
dell'associazione. L'istituzione delle associazioni e' dichiarata con
decreto del presidente della regione.
    4. Il regolamento della associazione intercomunale deve:
      a) individuare   gli   organi   di  governo  dell'associazione,
disciplinando le modalita' per la loro elezione e prevedendo comunque
che  il  presidente  dell'associazione  sia  eletto tra i sindaci dei
comuni associati e che gli altri eventuali organi vengano formati dai
componenti degli organi dei comuni associati;
      b) disciplinare le modalita' per il conferimento delle funzioni
e  per  il  trasferimento dell'organizzazione dei servizi dai singoli
comuni  alla  associazione,  prevedendo modalita' atte a definire gli
eventuali profili successori;
      c) dettare   le   norme   fondamentali   per   l'organizzazione
dell'associazione,   prevedendo  la  costituzione  di  uffici  comuni
operanti   con   personale   distaccato   o   comandato   dagli  enti
partecipanti;
      d) regolare le forme di utilizzazione del personale.
    5.  La  Regione  puo'  prevedere  che l'accesso ai contributi sia
subordinato  al  raggiungimento  di  un  grado minimo di integrazione
rilevato  sulla  base  dell'entita' percentuale del personale e delle
risorse messe a disposizione dell'associazione dai singoli comuni.