Art. 210. Commissione per i beni e le attivita' culturali 1. La Commissione per i beni e le attivita' culturali di cui all'art. 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e' la sede di concertazione tra lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attivita'. 2. La Commissione e' costituita su iniziativa della Regione. 3. Il presidente della Regione, a seguito delle designazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998, provvede, con proprio decreto, alla nomina del presidente tra i componenti designati, previa intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni regionali dei comuni e delle province sono individuati tra esperti del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni dirigenziali nelle rispettive amministrazioni. 5. Al presidente, qualora non dipendente da pubbliche amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20% dell'indennita' di carica dei consiglieri della Regione. 6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e quelli designati dalla Regione possono essere confermati una sola volta.