Art. 210.
           Commissione per i beni e le attivita' culturali
    1.  La  Commissione  per  i  beni e le attivita' culturali di cui
all'art. 154  del  decreto  legislativo n. 112 del 1998 e' la sede di
concertazione  tra  lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri
soggetti  ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei
beni culturali e la promozione delle relative attivita'.
    2. La Commissione e' costituita su iniziativa della Regione.
    3.  Il  presidente  della  Regione,  a seguito delle designazioni
effettuate  dai  soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del decreto
legislativo  n.  112  del  1998,  provvede, con proprio decreto, alla
nomina  del  presidente tra i componenti designati, previa intesa con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
    4.  I  componenti  designati  dalla  Regione e dalle associazioni
regionali  dei  comuni  e delle province sono individuati tra esperti
del   settore   oppure  tra  i  dipendenti  che  esercitano  funzioni
dirigenziali nelle rispettive amministrazioni.
    5.   Al   presidente,   qualora   non   dipendente  da  pubbliche
amministrazioni,   spetta   un   compenso   corrispondente   al   20%
dell'indennita' di carica dei consiglieri della Regione.
    6.  I  componenti  della Commissione restano in carica tre anni e
quelli  designati  dalla  Regione  possono essere confermati una sola
volta.