Art. 211.
                           P r i n c i p i
    1.  La  Regione  adegua  la  propria  legislazione  in materia di
spettacolo secondo i seguenti principi e criteri generali:
      a) persegue  la  collaborazione  e  l'azione coordinata con gli
enti  locali nell'attuazione della politica di intervento nel settore
dello spettacolo, tramite la conferenza Regione-Autonomie locali.
      b) collabora  con  lo Stato, unitamente agli enti locali, nella
programmazione  e  promozione delle attivita' teatrali, musicali e di
danza  sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di
equilibrio   e   omogeneita'   nell'offerta   e  nella  fruizione  di
spettacolo,  promuovendo  l'attivazione  e  lo  sviluppo  di forme di
coordinamento   sovracomunali   e   di  area  vasta  e  favorendo  la
circolazione  sul  territorio  delle  compagnie teatrali e di danza e
delle istituzioni concertistico-orchestrali.