Art. 211. P r i n c i p i 1. La Regione adegua la propria legislazione in materia di spettacolo secondo i seguenti principi e criteri generali: a) persegue la collaborazione e l'azione coordinata con gli enti locali nell'attuazione della politica di intervento nel settore dello spettacolo, tramite la conferenza Regione-Autonomie locali. b) collabora con lo Stato, unitamente agli enti locali, nella programmazione e promozione delle attivita' teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneita' nell'offerta e nella fruizione di spettacolo, promuovendo l'attivazione e lo sviluppo di forme di coordinamento sovracomunali e di area vasta e favorendo la circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali.