Art. 212. Funzioni della Regione 1. In materia di spettacolo spettano alla Regione le seguenti funzioni: a) l'attuazione, con la compartecipazione degli enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo; b) l'attuazione di piani regionali per le attivita' teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i diversi soggetti, nonche' la circuitazione e fruizione delle produzioni sul territorio regionale, l'ampliamento e la mobilita' del pubblico; c) il consolidamento della rete regionale dei teatri, incentivando forme coordinate di gestione e di promozione, anche in relazione a finalita' turistiche; d) la promozione ed il sostegno, in accordo con gli enti locali, della stabilita' dei soggetti operanti nello spettacolo, tramite partecipazione diretta e convenzioni; e) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, piu' in generale, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito; f) il concorso, nell'ambito della conferenza unificata, alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri; g) lo svolgimento di un'attivita' di osservatorio sulle realta' dello spettacolo, in collaborazione con gli enti locali e gli operatori del settore.