Art. 212.
                       Funzioni della Regione
    1.  In  materia  di  spettacolo spettano alla Regione le seguenti
funzioni:
      a) l'attuazione, con la compartecipazione degli enti locali, di
piani  regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione
e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;
      b) l'attuazione  di  piani regionali per le attivita' teatrali,
musicali  e  cinematografiche,  favorendo  la  collaborazione  fra  i
diversi   soggetti,   nonche'  la  circuitazione  e  fruizione  delle
produzioni sul territorio regionale, l'ampliamento e la mobilita' del
pubblico;
      c) il   consolidamento   della   rete   regionale  dei  teatri,
incentivando  forme  coordinate di gestione e di promozione, anche in
relazione a finalita' turistiche;
      d) la  promozione  ed  il  sostegno,  in  accordo  con gli enti
locali,  della  stabilita'  dei  soggetti  operanti nello spettacolo,
tramite partecipazione diretta e convenzioni;
      e) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, piu' in generale,
alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;
      f) il  concorso,  nell'ambito  della conferenza unificata, alla
definizione  dei requisiti della formazione del personale artistico e
tecnico dei teatri;
      g) lo svolgimento di un'attivita' di osservatorio sulle realta'
dello  spettacolo,  in  collaborazione  con  gli  enti  locali  e gli
operatori del settore.