Art. 213. Funzioni degli enti locali 1. Spettano agli enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni: a) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo; b) la promozione della formazione del pubblico e l'attivita' dello spettacolo, anche in relazione a finalita' turistiche. c) la partecipazione, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione; d) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio; e) la promozione della diffusione delle attivita' di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Universita' in accordo con le amministrazioni competenti; f) il concorso, per quanto di propria competenza, all'attivita' di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo. 2. I comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale: a) sostengono le attivita' di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunita' locali . b) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture, come i teatri municipali, o di strutture di soggetti privati convenzionati, anche tramite la costituzione di organismi consortili. c) attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione ed adeguamento di sedi ed attrezzature destinati allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.