Art. 215. Adeguamento della legislazione regionale 1. La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire la funzione sociale e quella educativa, sulla base dei seguenti principi: a) organizza e coordina attivita' di monitoraggio, studi e ricerche, di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, in collaborazione con enti locali, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati; b) approva, sulla base delle proposte degli enti locali, il programma regionale per la realizzazione di impianti e di spazi destinati alle attivita' sportive, con particolare riguardo al riequilibrio territoriale; c) sostiene attivita', iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza e di livello almeno regionale; d) favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito; e) promuove l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti piu' svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, le autorita' scolastiche e gli enti di promozione sportiva; f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore e definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attivita' rivolte ai fruitori.