Art. 215.
              Adeguamento della legislazione regionale
    1.  La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire
la  funzione  sociale  e  quella  educativa,  sulla base dei seguenti
principi:
      a) organizza  e  coordina  attivita'  di  monitoraggio, studi e
ricerche,  di  costituzione  di  banche  dati  e reti informative nel
settore  dello  sport,  in  collaborazione  con enti locali, Comitato
Olimpico  Nazionale  Italiano  (CONI), enti di promozione sportiva ed
altri enti pubblici e privati;
      b) approva,  sulla  base  delle  proposte degli enti locali, il
programma  regionale  per  la  realizzazione  di  impianti e di spazi
destinati  alle  attivita'  sportive,  con  particolare  riguardo  al
riequilibrio territoriale;
      c) sostiene attivita', iniziative sperimentali e manifestazioni
sportive di particolare valenza e di livello almeno regionale;
      d) favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e
le  attrezzature  sportive da parte dei soggetti operanti nel settore
dello  sport,  anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti
di credito;
      e) promuove  l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare
dei  bambini,  dei  giovani  e  dei  soggetti  piu'  svantaggiati, in
collaborazione con gli enti locali, il CONI, le autorita' scolastiche
e gli enti di promozione sportiva;
      f) assicura  la  tutela  dei  cittadini che praticano lo sport,
favorendo  interventi  per  la  formazione  e la qualificazione degli
operatori  del  settore  e  definendo  standard  e  requisiti  per lo
svolgimento di attivita' rivolte ai fruitori.