Art. 216.
      Abrogazione di norme della legge regionale n. 11 del 1985
    1.  Sono  abrogati  il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 9 della legge
regionale  4 aprile  1985,  n.  11,  recante  "Norme  in  materia  di
promozione  delle  attivita'  teatrali, musicali e cinematografiche",
come  modificata  dalle  leggi  regionali  6 settembre  1993,  n. 33,
3 febbraio 1995, n. 7 e 12 maggio 1997, n. 13.
    2.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  provvedimento legislativo
previsto  all'art. 211,  le  funzioni  del  comitato tecnico previsto
dagli  articoli  di cui al comma 1 sono svolte da un gruppo di lavoro
composto da personale regionale esperto nel settore dello spettacolo,
costituito dal direttore generale competente per materia.