Art. 216. Abrogazione di norme della legge regionale n. 11 del 1985 1. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 9 della legge regionale 4 aprile 1985, n. 11, recante "Norme in materia di promozione delle attivita' teatrali, musicali e cinematografiche", come modificata dalle leggi regionali 6 settembre 1993, n. 33, 3 febbraio 1995, n. 7 e 12 maggio 1997, n. 13. 2. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto all'art. 211, le funzioni del comitato tecnico previsto dagli articoli di cui al comma 1 sono svolte da un gruppo di lavoro composto da personale regionale esperto nel settore dello spettacolo, costituito dal direttore generale competente per materia.