Art. 218.
            Finalita' del sistema integrato di sicurezza
    1.  In  attuazione della lettera d) del comma 3 dell'art. 2 dello
Statuto regionale, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione
assume   come  proprio  compito  lo  sviluppo  della  sicurezza,  con
particolare  riferimento  all'emergere  di  fenomeni  di  illegalita'
diffusa.
    2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma 1,  si  intendono  come
politiche  per  la  sicurezza le azioni volte al conseguimento di una
ordinata e civile convivenza nelle citta' e nel territorio regionale.
    3.  Gli  interventi  regionali  nelle  politiche per la sicurezza
privilegiano:
      a) gli interventi integrati, di natura preventiva;
      b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno;
      c) l'educazione  alla convivenza, nel rispetto del principio di
legalita'.
    4.  Il  consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli
interventi  regionali  nelle  politiche  per  la sicurezza. La giunta
regionale  riferisce  annualmente al consiglio sulle attivita' svolte
ai sensi del presente capo.
    5.  La  conferenza  Regione-Autonomie  locali  svolge  periodiche
sessioni  sui  temi  della sicurezza. A tali sessioni sono invitati a
partecipare i Prefetti e i Questori della regione.