Art. 218. Finalita' del sistema integrato di sicurezza 1. In attuazione della lettera d) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto regionale, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione assume come proprio compito lo sviluppo della sicurezza, con particolare riferimento all'emergere di fenomeni di illegalita' diffusa. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si intendono come politiche per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle citta' e nel territorio regionale. 3. Gli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza privilegiano: a) gli interventi integrati, di natura preventiva; b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno; c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalita'. 4. Il consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza. La giunta regionale riferisce annualmente al consiglio sulle attivita' svolte ai sensi del presente capo. 5. La conferenza Regione-Autonomie locali svolge periodiche sessioni sui temi della sicurezza. A tali sessioni sono invitati a partecipare i Prefetti e i Questori della regione.