Art. 219.
  Coordinamento delle politiche regionali e locali per la sicurezza
    1.  La  Regione,  in  collaborazione  con  gli enti locali, e nel
rispetto delle competenze ad essi spettanti, promuove:
      a) il  coordinamento  degli  interventi di cui al presente capo
finalizzato  al  raccordo  con quelli propri degli organi dello Stato
responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica, per una efficace
ed integrata presenza sul territorio, nonche' al raccordo dei sistemi
formativi ed informativi;
      b) la  collaborazione  istituzionale  per  la  prevenzione  dei
fenomeni di criminalita';
      c) la  costituzione,  da parte delle amministrazioni locali, di
forme  di  consultazione  stabili  che  coinvolgano  anche  organismi
associativi e di volontariato.