Art. 219. Coordinamento delle politiche regionali e locali per la sicurezza 1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, e nel rispetto delle competenze ad essi spettanti, promuove: a) il coordinamento degli interventi di cui al presente capo finalizzato al raccordo con quelli propri degli organi dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica, per una efficace ed integrata presenza sul territorio, nonche' al raccordo dei sistemi formativi ed informativi; b) la collaborazione istituzionale per la prevenzione dei fenomeni di criminalita'; c) la costituzione, da parte delle amministrazioni locali, di forme di consultazione stabili che coinvolgano anche organismi associativi e di volontariato.