Art. 22.
  Comunita' montane: modifiche alla legge regionale n. 22 del 1997
    1.  Le  funzioni  delle  comunita' montane sono determinate dalla
legge  regionale  19 luglio  1997,  n. 22, recante "Ordinamento delle
comunita' montane e disposizioni a favore della montagna".
    2. Alla legge regionale n. 22 del 1997 sono apportate le seguenti
modificazioni:
      a) l'art. 12 della legge regionale n. 22 del 1997 e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  12.  (Composizione della giunta). - 1. Il presidente della
comunita'  montana  e' eletto tra i sindaci dei comuni ricompresi nel
suo ambito.
    2.  Lo  statuto  determina  la  composizione  della  giunta della
comunita' montana.";
      b) il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 22 del 1997
e' sostituito dal seguente:
    "2.  La  giunta  della comunita' montana e' eletta dal consiglio,
con  le modalita' previste dallo statuto, tra i sindaci, i componenti
delle giunte e dei consigli comunali.".
    3.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge, le
comunita'  montane  che  devono  rinnovare  i  propri organi entro il
30 giugno  del 1999 adeguano il proprio statuto alle disposizioni del
comma  2  in tempo utile per l'avvio delle procedure di rinnovo degli
organi.  In  caso  di  mancato  adeguamento,  le  norme statutarie in
contrasto sono da considerarsi prive di ogni effetto e per il rinnovo
degli  organi  si  applicano le disposizioni dell'art. 12 della legge
regionale n. 22 del 1997, come modificato dal comma 2.
    4.  Le  restanti  comunita'  montane  adeguano il proprio statuto
entro  12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La giunta
e  il  presidente  in carica, se eletti sulla base delle disposizioni
previgenti  in  contrasto,  decadono  e contestualmente il presidente
della  Regione  diffida  i  consigli  a  procedere  alla elezione del
presidente e della giunta della comunita' montana. I consigli che, in
seguito alla diffida, persistano a non adempiere nei successivi venti
giorni,   sono   sciolti  con  deliberazione  motivata  della  giunta
regionale.  Per la procedura di scioglimento si applicano altresi' le
disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale n.
22 del 1997.
    5.  E'  delegata  alla  provincia  competente  per  territorio la
regolazione  dei  profili  successori  derivanti dalla trasformazione
della  comunita' montana in unione e di quelli connessi all'eventuale
successivo scioglimento dell'unione.