Art. 22. Comunita' montane: modifiche alla legge regionale n. 22 del 1997 1. Le funzioni delle comunita' montane sono determinate dalla legge regionale 19 luglio 1997, n. 22, recante "Ordinamento delle comunita' montane e disposizioni a favore della montagna". 2. Alla legge regionale n. 22 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 12 della legge regionale n. 22 del 1997 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. (Composizione della giunta). - 1. Il presidente della comunita' montana e' eletto tra i sindaci dei comuni ricompresi nel suo ambito. 2. Lo statuto determina la composizione della giunta della comunita' montana."; b) il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 22 del 1997 e' sostituito dal seguente: "2. La giunta della comunita' montana e' eletta dal consiglio, con le modalita' previste dallo statuto, tra i sindaci, i componenti delle giunte e dei consigli comunali.". 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le comunita' montane che devono rinnovare i propri organi entro il 30 giugno del 1999 adeguano il proprio statuto alle disposizioni del comma 2 in tempo utile per l'avvio delle procedure di rinnovo degli organi. In caso di mancato adeguamento, le norme statutarie in contrasto sono da considerarsi prive di ogni effetto e per il rinnovo degli organi si applicano le disposizioni dell'art. 12 della legge regionale n. 22 del 1997, come modificato dal comma 2. 4. Le restanti comunita' montane adeguano il proprio statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La giunta e il presidente in carica, se eletti sulla base delle disposizioni previgenti in contrasto, decadono e contestualmente il presidente della Regione diffida i consigli a procedere alla elezione del presidente e della giunta della comunita' montana. I consigli che, in seguito alla diffida, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della giunta regionale. Per la procedura di scioglimento si applicano altresi' le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 22 del 1997. 5. E' delegata alla provincia competente per territorio la regolazione dei profili successori derivanti dalla trasformazione della comunita' montana in unione e di quelli connessi all'eventuale successivo scioglimento dell'unione.