Art. 221.
                        Comitato scientifico
    1.  Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente
Sezione  la giunta regionale si avvale di un comitato scientifico che
coordina le attivita' di ricerca.
    2.  Il  comitato  e'  composto  da  un numero massimo di quindici
qualificati    esperti   esterni   e   da   altri   esperti   interni
all'Amministrazione  nominati  dalla  giunta  regionale,  la quale ne
individua il coordinatore.