Art. 221. Comitato scientifico 1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente Sezione la giunta regionale si avvale di un comitato scientifico che coordina le attivita' di ricerca. 2. Il comitato e' composto da un numero massimo di quindici qualificati esperti esterni e da altri esperti interni all'Amministrazione nominati dalla giunta regionale, la quale ne individua il coordinatore.