Art. 222.
        Servizio di polizia amministrativa regionale e locale
    1.  Il  servizio  di polizia amministrativa regionale e locale e'
esercitato  dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale
operanti nel territorio della regione.
    2.  La  Regione  esercita  in  materia  di polizia amministrativa
locale  funzioni  di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attivita'
operativa e alla formazione e aggiornamento professionale dei corpi e
servizi.  Promuove, altresi', forme di collaborazione con le forze di
pubblica  sicurezza  in materia di polizia amministrativa regionale e
locale.