Art. 222. Servizio di polizia amministrativa regionale e locale 1. Il servizio di polizia amministrativa regionale e locale e' esercitato dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione. 2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attivita' operativa e alla formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi. Promuove, altresi', forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza in materia di polizia amministrativa regionale e locale.