Art. 223.
        comitato consultivo per la polizia regionale e locale
    1. E' istituito il comitato consultivo per la polizia regionale e
locale.
    2.  Esso  dura  in  carica  quanto  il  consiglio regionale ed e'
composto  dall'assessore  regionale  competente  in materia di affari
istituzionali,  o  suo  delegato,  che  lo  presiede,  da sei esperti
scelti,  di  norma,  fra  i  comandanti  di  corpi  di polizia locale
nominati   dal   presidente  della  Regione,  sentita  la  conferenza
Regione-Autonomie locali, e da due collaboratori regionali.
    3.  Il  comitato  e'  organo di consulenza e proposta alla giunta
regionale,   finalizzato   alla   realizzazione   del   coordinamento
complessivo   delle   funzioni   svolte   dal   servizio  di  polizia
amministrativa regionale e locale.
    4.  Il  comitato  opera  sulla base degli indirizzi programmatici
deliberati dalla giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di
conferenza  Regione-Autonomie  locali, finalizzati alla realizzazione
di   progetti   regionali   volti   alla   soluzione   di  specifiche
problematiche inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale.
    5. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti
di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.