Art. 223. comitato consultivo per la polizia regionale e locale 1. E' istituito il comitato consultivo per la polizia regionale e locale. 2. Esso dura in carica quanto il consiglio regionale ed e' composto dall'assessore regionale competente in materia di affari istituzionali, o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti scelti, di norma, fra i comandanti di corpi di polizia locale nominati dal presidente della Regione, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, e da due collaboratori regionali. 3. Il comitato e' organo di consulenza e proposta alla giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni svolte dal servizio di polizia amministrativa regionale e locale. 4. Il comitato opera sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dalla giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di conferenza Regione-Autonomie locali, finalizzati alla realizzazione di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche problematiche inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale. 5. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.