Art. 224.
                        Contributi regionali
    1.  La  Regione  concede  contributi  agli  enti  locali  per  la
realizzazione,  in  forma associata, di progetti volti alla soluzione
di  rilevanti  problematiche  di polizia locale, anche ai fini di cui
alla  Sezione  prima  del  capo primo del presente titolo, sulla base
delle priorita', dei criteri e delle modalita' stabiliti dalla giunta
regionale,  in  misura  non  superiore  al  50%  delle spese ritenute
ammissibili.
    2.  Per  l'istruttoria  delle  domande di finanziamento la giunta
regionale si avvale del comitato di cui all'art. 223.