Art. 225. Funzioni di polizia municipale 1. I comuni esercitano le funzioni demandate alla polizia municipale dalla legge 7 marzo 1986, n. 65. 2. La Regione promuove le forme associative fra i comuni relative all'esercizio delle seguenti funzioni: a) assicurare la presenza costante sul territorio; b) prevenire le emergenze riguardanti la viabilita' stradale, in particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti condizioni di mobilita' ad elevato rischio; c) coordinare i propri sistemi informatici ed informativi, anche al fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia operanti sul territorio. 3. La Regione promuove accordi fra i comuni e le competenti autorita' dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia municipale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1985.