Art. 225.
                   Funzioni di polizia municipale
    1.  I  comuni  esercitano  le  funzioni  demandate  alla  polizia
municipale dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.
    2. La Regione promuove le forme associative fra i comuni relative
all'esercizio delle seguenti funzioni:
      a) assicurare la presenza costante sul territorio;
      b) prevenire  le  emergenze riguardanti la viabilita' stradale,
in  particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti
condizioni di mobilita' ad elevato rischio;
      c) coordinare  i  propri  sistemi  informatici  ed informativi,
anche  al fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia
operanti sul territorio.
    3.  La  Regione  promuove  accordi  fra  i comuni e le competenti
autorita' dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle
funzioni di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia
municipale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1985.