Art. 226.
 Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale
    1.  In  ogni comune il servizio di polizia municipale deve essere
svolto  con  modalita'  che ne consentano la fruizione tutti i giorni
dell'anno.  A  tal fine i comuni adottano opportune forme associative
nel quadro dei livelli ottimali di cui al capo III del titolo III.
    2.  I  comuni  singoli  o  associati nei quali gli adempimenti di
polizia  locale  sono  esercitati  da almeno sette operatori, possono
procedere all'istituzione del Corpo di polizia municipale .
    3. La dotazione organica dei corpi di polizia municipale prevede,
di norma, almeno un addetto ogni 1.000 abitanti. Nei comuni di classe
I/A,  I/B  e  II  la  dotazione  organica  del  Corpo non puo' essere
inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti.