Art. 226. Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale 1. In ogni comune il servizio di polizia municipale deve essere svolto con modalita' che ne consentano la fruizione tutti i giorni dell'anno. A tal fine i comuni adottano opportune forme associative nel quadro dei livelli ottimali di cui al capo III del titolo III. 2. I comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia locale sono esercitati da almeno sette operatori, possono procedere all'istituzione del Corpo di polizia municipale . 3. La dotazione organica dei corpi di polizia municipale prevede, di norma, almeno un addetto ogni 1.000 abitanti. Nei comuni di classe I/A, I/B e II la dotazione organica del Corpo non puo' essere inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti.