Art. 23. Ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art. 11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i comuni, e in ogni caso quelli con meno di 10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa adottare tra quelle previste dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle comunita' montane le suddette funzioni. 2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti territoriali entro i quali devono essere costituite le forme associative sono determinati, in via sostitutiva, dalla provincia competente per territorio, sentiti i sindaci dei comuni interessati. Le province assumono in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti territoriali cosi determinati. In caso di inerzia delle province si applicano le disposizioni di cui all'art. 16.