Art. 23.
Ambiti   associativi   per  l'esercizio  delle  funzioni  comunali  e
                  definizione dei livelli ottimali
    1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai
fini   dell'esercizio   delle   funzioni   loro  conferite  ai  sensi
dell'art. 11   e  in  attuazione  di  quanto  disposto  dal  comma  2
dell'art. 3  del  decreto legislativo n. 112 del 1998, i comuni, e in
ogni  caso quelli con meno di 10.000 abitanti, scelgono autonomamente
quale  forma  associativa  adottare tra quelle previste dal capo VIII
della   legge   8 giugno   1990,  n.  142  e  della  presente  legge,
orientandosi  prioritariamente  verso  le  forme associative previste
agli articoli 20 e 21 o conferendo alle comunita' montane le suddette
funzioni.
    2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti
territoriali   entro  i  quali  devono  essere  costituite  le  forme
associative  sono  determinati,  in  via sostitutiva, dalla provincia
competente  per territorio, sentiti i sindaci dei comuni interessati.
Le  province  assumono  in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni
fino   alla  costituzione  di  forme  associative  entro  gli  ambiti
territoriali  cosi  determinati. In caso di inerzia delle province si
applicano le disposizioni di cui all'art. 16.