Art. 230.
                    Regolamento di polizia locale
    1.  Le  province,  le  comunita'  Montane  e  i  comuni singoli o
associati, in cui sia operante un Corpo o Servizio di polizia locale,
ne  definiscono  con  regolamento  l'organizzazione, l'attivita' e le
funzioni.
    2. L'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola, per
i comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della
legge  8 giugno 1962, n. 604, in responsabile del Corpo (comandante),
addetti  al  coordinamento  e  controllo,  operatori  (vigili). Per i
comuni  di classe IV, si puo' prevedere l'articolazione in addetto al
coordinamento  e  controllo (comandante), operatori (vigili). Qualora
specifiche disposizioni contrattuali o legislative innovino l'attuale
classificazione  dei  comuni, la giunta regionale provvede a dettare,
con proprio atto, le specifiche norme di adeguamento.
    3.  L'organizzazione  e  la  dotazione  organica sono determinate
dagli  enti  locali  sulla  base  di  criteri che tengano conto della
popolazione  residente  e  temporanea, della dimensione, morfologia e
caratteri   urbanistici   del   territorio,  delle  fasce  orarie  di
necessaria  operativita'  del  servizio,  degli  indici di violazione
delle norme, nonche' di ogni altro rilevante criterio di efficienza e
di funzionalita'.