Art. 230. Regolamento di polizia locale 1. Le province, le comunita' Montane e i comuni singoli o associati, in cui sia operante un Corpo o Servizio di polizia locale, ne definiscono con regolamento l'organizzazione, l'attivita' e le funzioni. 2. L'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola, per i comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604, in responsabile del Corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili). Per i comuni di classe IV, si puo' prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili). Qualora specifiche disposizioni contrattuali o legislative innovino l'attuale classificazione dei comuni, la giunta regionale provvede a dettare, con proprio atto, le specifiche norme di adeguamento. 3. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli enti locali sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operativita' del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonche' di ogni altro rilevante criterio di efficienza e di funzionalita'.