Art. 231.
                      Formazione professionale
    1.  La  Regione, nell'ambito delle attivita' previste dalla legge
regionale 24 luglio 1979, n. 19, attua interventi per la formazione e
l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e
locale,  promuovendo,  in  particolare, corsi di formazione al lavoro
finalizzati  al  reclutamento di detto personale, anche attraverso la
promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale.
    2.  I  regolamenti  degli  enti  locali  possono prevedere che la
partecipazione  con  profitto agli specifici corsi di formazione e di
aggiornamento  per  la  polizia  locale  riconosciuti  dalla Regione,
costituiscano  titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche
funzionali del personale di polizia locale.
    3.  Le  modalita'  di  ammissione  ai  corsi  di  cui al presente
articolo,   la   loro  durata  e  tipologia,  nonche'  i  criteri  di
preselezione e valutazione finale, saranno definiti con deliberazione
della giunta regionale.