Art. 231. Formazione professionale 1. La Regione, nell'ambito delle attivita' previste dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale. 2. I regolamenti degli enti locali possono prevedere che la partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di aggiornamento per la polizia locale riconosciuti dalla Regione, costituiscano titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale. 3. Le modalita' di ammissione ai corsi di cui al presente articolo, la loro durata e tipologia, nonche' i criteri di preselezione e valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della giunta regionale.