Art. 233.
                  Competizioni su strade regionali
    1.  E  trasferito  alle province il rilascio della autorizzazione
per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
su  strade ordinarie di interesse di piu' province, di cui all'art. 9
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
    2.  L'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia nella quale ha
luogo  la  partenza  della  gara, previa intesa con le altre province
interessate.   Del  provvedimento  e'  data  tempestiva  informazione
all'autorita' di pubblica sicurezza.