Art. 233. Competizioni su strade regionali 1. E trasferito alle province il rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di piu' province, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate. Del provvedimento e' data tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.