Art. 234.
            Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1984
    1.  L'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, recante
"Norme   per   l'istituzione   e  il  funzionamento  delle  strutture
organizzative della Regione", e sostituito dal seguente:
    "Art.  1. (Struttura organizzativa e dotazione organica). - 1. La
struttura  organizzativa  della  Regione  e'  articolata in direzioni
generali, servizi e uffici.
    2. La giunta determina:
      a) il tetto massimo di spesa della dotazione organica secondo i
limiti  ed  i  criteri  stabiliti  dalla legge e dalla contrattazione
collettiva;
      b) l'articolazione della dotazione organica;
      c) gli  indirizzi  in  materia di organizzazione e gestione del
personale,  anche ai fini dell'articolazione della dotazione organica
per singola direzione generale.
    3.  Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli
oneri  derivanti  da  quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede
con   legge.   Sono  fatti  salvi  i  maggiori  oneri  derivanti  dai
trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni
ai sensi della legge n. 59 del 1997.
    4.  La  giunta costituisce le direzioni generali, i servizi e gli
uffici. L'atto che costituisce dette strutture, definisce le funzioni
delle  direzioni  e  dei  servizi.  Le  funzioni  degli  uffici  sono
specificate dai direttori generali.
    5.  Le  funzioni  che  la legge regionale attribuisce alla giunta
regionale  in  materia  di  strutture  organizzative  e  di dotazione
organica  vengono  svolte, per quanto riguarda l'organico consiliare,
dal  consiglio  regionale  o  dall'Ufficio  di  presidenza secondo le
rispettive competenze, individuate con deliberazione consiliare.".
    2.  Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 44 del
1984 e' sostituito dal seguente:
      "La   giunta  definisce  il  tetto  complessivo  delle  risorse
aggiuntive,   rispetto   a  quelle  della  dotazione  organica  delle
strutture  ordinarie,  e  gli  indirizzi generali per la gestione del
personale del gabinetto e delle segreterie particolari del presidente
della giunta, del Vicepresidente e degli Assessori.".
    3.  Dopo  l'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 44
del 1984 e' aggiunto il seguente:
    "A   tutti   i   dipendenti   regionali   o  di  altre  pubbliche
amministrazioni   assegnati  alle  strutture  speciali  di  cui  agli
articoli  7  e  8  si applica, ricorrendone i presupposti, il comma 3
dell'art. 4  della  legge  regionale n. 32 del 1997. Per i dipendenti
della  giunta  regionale la competenza al riconoscimento dell'assegno
mensile  spetta  al presidente della giunta regionale contestualmente
alla nomina.".
    4.  Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 11, 14, 15, 26 e 27 della
legge regionale n. 44 del 1984.