Art. 235. Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1992 1. Nella rubrica dell'art. 24 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41, recante "Copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali mediante contratti a tempo determinato", le parole "delle qualifiche dirigenziali" sono sostituite dalle parole "della qualifica dirigenziale". 2. I commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 41 del 1992 sono sostituiti dai seguenti: "1. E' facolta' della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento delle dotazioni organiche del consiglio e della giunta regionali. 2. Per le assunzioni di cui al comma l si provvede per chiamata diretta, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale o della giunta, per le rispettive dotazioni organiche, previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali indicati nello stesso atto di assunzione, previa informazione alla competente commissione consiliare.". 3. Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 41 del 1992. Essi continuano ad applicarsi fino all'adozione del provvedimento di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge.