Art. 235.
            Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1992
    1.  Nella  rubrica dell'art. 24 della legge regionale 19 novembre
1992,   n.   41,   recante  "Copertura  dei  posti  delle  qualifiche
dirigenziali  mediante  contratti  a  tempo  determinato",  le parole
"delle  qualifiche  dirigenziali" sono sostituite dalle parole "della
qualifica dirigenziale".
    2.  I  commi  1  e 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 41 del
1992 sono sostituiti dai seguenti:
      "1.  E'  facolta'  della  Regione provvedere alla copertura dei
posti  della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato
di  durata non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento
delle dotazioni organiche del consiglio e della giunta regionali.
      2. Per le assunzioni di cui al comma l si provvede per chiamata
diretta,  con  deliberazione dell'Ufficio di presidenza del consiglio
regionale  o  della  giunta,  per  le rispettive dotazioni organiche,
previo   accertamento   degli   specifici   requisiti   culturali   e
professionali  indicati  nello  stesso  atto  di  assunzione,  previa
informazione alla competente commissione consiliare.".
    3. Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 41
del  1992.  Essi  continuano  ad  applicarsi  fino  all'adozione  del
provvedimento  di  cui  alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della
legge  regionale 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente
legge.