Art. 236.
            Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1994
    1.  Dopo  l'art. 2  della  legge  regionale 4 agosto 1994, n. 31,
recante  "Riforma  dell'impiego  e dell'organizzazione regionale", e'
inserito il seguente articolo:
    "Art.  2-bis. (Modalita' di accesso). - 1. La copertura dei posti
vacanti nell'Amministrazione regionale avviene tramite:
      a) assunzioni  dall'esterno  tramite  concorso  pubblico ovvero
chiamata  diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla
legge;
      b) mobilita' da altre amministrazioni pubbliche;
      c) processi  selettivi  per la progressione verticale, ai sensi
della normativa contrattuale.".
    2. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 31 del 1994
sono sostituiti dai seguenti:
      "1. Ferme restando le modalita' d'accesso previste dalla legge,
con regolamento sono individuati:
        a) i requisiti per l'accesso;
        b) la tipologia delle prove;
        c) gli adempimenti della commissione esaminatrice .
      2.  La  giunta  regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza
del consiglio regionale, stabilisce, con propria direttiva:
        a) le   modalita'   di  costituzione  delle  commissioni  dei
concorsi,   delle  selezioni  e  delle  prove  pratiche,  nonche'  le
modalita'  di  individuazione dei relativi membri, nel rispetto della
lettera e) del comma 3 dell'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del
1993  e  delle  disposizioni  in  materia di pari opportunita'; dette
commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;
      b) il contenuto del bando e le modalita' di presentazione delle
domande;
      c) le procedure di selezione;
      d) ogni   altro   aspetto   concernente  lo  svolgimento  delle
procedure  fino  all'approvazione  della  graduatoria  da  parte  del
dirigente competente in materia di personale.".
    3. I commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 31 del 1994
sono sostituiti dai seguenti:
      "1.  Il dirigente competente in materia di personale approva la
graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.
      2. La graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di
pubblicazione,   durante  i  quali  puo'  essere  utilizzata  per  la
copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di
quelli  messi  a  concorso.  Qualora  i  posti messi a concorso siano
inferiori  a  dieci,  le graduatorie possono essere utilizzate per la
copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli
messi a concorso.
      2-bis. La Regione e gli enti locali dell'Emilia-Romagna possono
stipulare   accordi  per  utilizzare  le  graduatorie  dei  candidati
risultati  idonei  ad  un  concorso  bandito da un singolo ente. Ogni
accordo  stabilisce  le condizioni per l'utilizzo della graduatoria e
l'eventuale  onere  a  carico  dell'ente che ne fruisce. Dell'accordo
deve essere dato atto nel bando di concorso.".
    4.  L'art. 44  della legge regionale n. 31 del 1994 e' sostituito
dal seguente:
    "Art. 44. (Dotazione organica e strutture organizzative). - 1. La
Regione  procede,  almeno  a  cadenza triennale, alla revisione della
propria  dotazione  organica e delle strutture organizzative, nonche'
alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle
esigenze   correlate   all'evoluzione   istituzionale   e  funzionale
dell'ente,  dell'impatto  organizzativo  indotto  dal conferimento di
funzioni  ad  enti  locali, dall'attribuzione di attivita' a soggetti
esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi.
    2.  La  struttura  organizzativa  della Regione e' costituita nel
rispetto dei seguenti limiti:
      a) il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore
a 15;
      b) il numero dei servizi non puo' essere superiore a 78;
      c) il numero complessivo delle restanti posizioni e funzioni di
livello dirigenziale non puo' essere superiore a 240.
    3.  La  Regione  persegue  l'obiettivo  di contenere la dotazione
organica della dirigenza nel limite dell'8% delle dotazioni organiche
complessive.
    4.  In  relazione  ai  processi  di  riorganizzazione conseguenti
all'attuazione  della  legge n. 59 del 1997, la giunta regionale puo'
derogare al limite di cui alla lettera b) del comma 2, a fronte della
soppressione  di  posti di cui alla lettera c), tali da consentire un
risparmio  del  50%  del  costo relativo alle indennita' di posizione
corrispondenti ai posti soppressi.".
    5. Sono abrogati l'art. 41, il comma 4 dell'art. 45, gli articoli
da  47  a  50,  il  comma  2  dell'art. 51,  l'art. 52, i commi 4 e 7
dell'art. 53 della legge regionale n. 31 del 1994.