Art. 236. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1994 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, recante "Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale", e' inserito il seguente articolo: "Art. 2-bis. (Modalita' di accesso). - 1. La copertura dei posti vacanti nell'Amministrazione regionale avviene tramite: a) assunzioni dall'esterno tramite concorso pubblico ovvero chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge; b) mobilita' da altre amministrazioni pubbliche; c) processi selettivi per la progressione verticale, ai sensi della normativa contrattuale.". 2. I commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 31 del 1994 sono sostituiti dai seguenti: "1. Ferme restando le modalita' d'accesso previste dalla legge, con regolamento sono individuati: a) i requisiti per l'accesso; b) la tipologia delle prove; c) gli adempimenti della commissione esaminatrice . 2. La giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del consiglio regionale, stabilisce, con propria direttiva: a) le modalita' di costituzione delle commissioni dei concorsi, delle selezioni e delle prove pratiche, nonche' le modalita' di individuazione dei relativi membri, nel rispetto della lettera e) del comma 3 dell'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e delle disposizioni in materia di pari opportunita'; dette commissioni sono presiedute da un dirigente regionale; b) il contenuto del bando e le modalita' di presentazione delle domande; c) le procedure di selezione; d) ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente in materia di personale.". 3. I commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 31 del 1994 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il dirigente competente in materia di personale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso. 2. La graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di pubblicazione, durante i quali puo' essere utilizzata per la copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli messi a concorso. 2-bis. La Regione e gli enti locali dell'Emilia-Romagna possono stipulare accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati risultati idonei ad un concorso bandito da un singolo ente. Ogni accordo stabilisce le condizioni per l'utilizzo della graduatoria e l'eventuale onere a carico dell'ente che ne fruisce. Dell'accordo deve essere dato atto nel bando di concorso.". 4. L'art. 44 della legge regionale n. 31 del 1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 44. (Dotazione organica e strutture organizzative). - 1. La Regione procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione della propria dotazione organica e delle strutture organizzative, nonche' alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni ad enti locali, dall'attribuzione di attivita' a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi. 2. La struttura organizzativa della Regione e' costituita nel rispetto dei seguenti limiti: a) il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a 15; b) il numero dei servizi non puo' essere superiore a 78; c) il numero complessivo delle restanti posizioni e funzioni di livello dirigenziale non puo' essere superiore a 240. 3. La Regione persegue l'obiettivo di contenere la dotazione organica della dirigenza nel limite dell'8% delle dotazioni organiche complessive. 4. In relazione ai processi di riorganizzazione conseguenti all'attuazione della legge n. 59 del 1997, la giunta regionale puo' derogare al limite di cui alla lettera b) del comma 2, a fronte della soppressione di posti di cui alla lettera c), tali da consentire un risparmio del 50% del costo relativo alle indennita' di posizione corrispondenti ai posti soppressi.". 5. Sono abrogati l'art. 41, il comma 4 dell'art. 45, gli articoli da 47 a 50, il comma 2 dell'art. 51, l'art. 52, i commi 4 e 7 dell'art. 53 della legge regionale n. 31 del 1994.