Art. 237. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1997 1. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2, recante "Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale" la locuzione "La giunta regionale e l'Ufficio di presidenza possono" e' sostituita dalla locuzione "La Regione, nel rispetto delle competenze della giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del consiglio, puo'". 2. Sono abrogati gli articoli 16 e 18 della legge regionale n. 2 del 1997.