Art. 237.
            Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1997
    1. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 16 gennaio 1997,
n.   2,   recante   "Misure   straordinarie  di  gestione  flessibile
dell'impiego regionale" la locuzione "La giunta regionale e l'Ufficio
di presidenza possono" e' sostituita dalla locuzione "La Regione, nel
rispetto  delle  competenze  della giunta regionale e dell'Ufficio di
presidenza del consiglio, puo'".
    2.  Sono abrogati gli articoli 16 e 18 della legge regionale n. 2
del 1997.