Art. 238. Disposizioni transitorie 1. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo VI della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, il decreto del presidente della Regione di cui al comma 2 dell'art. 8, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, dispone il trasferimento del personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova in comando, per l'esercizio di funzioni delegate, presso le amministrazioni destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si applica integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti adeguano conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione, a seguito dei trasferimenti, provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica e del relativo tetto di spesa. 2. I fondi di cui al comma 4 dell'art. 7 sono destinati altresi' agli oneri relativi al personale trasferito di cui al comma 1. 3. L'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 si applica fino all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001. 4. Per il personale regionale di cui al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 l'indennita' di cui all'art. 27 della medesima legge tiene luogo di quella di cui al comma 5 dell'art. 8 ed e' calcolata in forma attualizzata. 5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge, si applica a tutte le graduatorie relative ai concorsi ed ai processi selettivi interni banditi in attuazione della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2. Dette graduatorie potranno essere utilizzate per il periodo di loro vigenza anche per la copertura di posti istituiti in applicazione del comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 31 del 1994. 6. In attuazione dell'art. 44 della legge regionale n. 31 del 1994, come sostituito dall'art. 236 della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale procedono alla proporzionale riduzione delle rispettive dotazioni organiche.