Art. 238.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Fatte  salve  le disposizioni di cui al titolo VI della legge
regionale  30 maggio  1997,  n.  15,  il decreto del presidente della
Regione  di  cui  al  comma 2  dell'art. 8,  nel  rispetto  di quanto
stabilito  al comma 6 del medesimo articolo, dispone il trasferimento
del personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova
in   comando,   per  l'esercizio  di  funzioni  delegate,  presso  le
amministrazioni   destinatarie  delle  funzioni  conferite.  A  detto
personale si applica integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei
trasferimenti   adeguano   conseguentemente   la   propria  dotazione
organica.  La  Regione,  a  seguito  dei trasferimenti, provvede alla
rideterminazione  della  propria  dotazione  organica  e del relativo
tetto di spesa.
    2.  I fondi di cui al comma 4 dell'art. 7 sono destinati altresi'
agli oneri relativi al personale trasferito di cui al comma 1.
    3.  L'art. 5  della  legge  regionale  18 agosto  1984,  n. 44 si
applica fino all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale
di lavoro per il quadriennio 1998-2001.
    4.  Per  il  personale  regionale  di cui al comma 1 dell'art. 24
della  legge  regionale  30 maggio  1997,  n.  15 l'indennita' di cui
all'art. 27  della  medesima  legge  tiene  luogo di quella di cui al
comma 5 dell'art. 8 ed e' calcolata in forma attualizzata.
    5.  La  disposizione  di  cui  al comma 2 dell'art. 4 della legge
regionale 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge,
si applica a tutte le graduatorie relative ai concorsi ed ai processi
selettivi   interni  banditi  in  attuazione  della  legge  regionale
16 gennaio  1997,  n. 2. Dette graduatorie potranno essere utilizzate
per  il  periodo  di  loro  vigenza  anche  per la copertura di posti
istituiti  in  applicazione  del  comma 1  dell'art. 44  della  legge
regionale n. 31 del 1994.
    6.  In  attuazione  dell'art. 44  della legge regionale n. 31 del
1994,  come  sostituito  dall'art. 236  della  presente  legge, entro
trenta  giorni  dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio
di  presidenza  del  consiglio  e  la giunta regionale procedono alla
proporzionale riduzione delle rispettive dotazioni organiche.