Art. 24.
                 Programma di riordino territoriale
    1.  Il programma di riordino territoriale di cui all'art. 6 della
legge  regionale  8 luglio  1996,  n.  24  effettua periodicamente la
ricognizione  dei  livelli  ottimali  per  l'esercizio  associato  di
funzioni  comunali  ai  sensi  del  comma  2  dell'art. 3 del decreto
legislativo n. 112 del 1998. Il suddetto programma indica altresi' le
forme associative costituite in attuazione dell'art. 21.
    2.  Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 della
legge  regionale n. 24 del 1996, il programma determina i criteri per
la  concessione  dei  contributi  a  sostegno  delle  unioni  e delle
associazioni intercomunali, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
      a) i contributi riconosciuti alle unioni di comuni in relazione
al  numero  e  alle  catteristiche demografiche e geomorfologiche dei
comuni  aderenti,  ed  alle  funzioni  e  ai servizi trasferiti, sono
proporzionalmente   superiori  rispetto  a  quelli  previsti  per  le
associazioni intercomunali;
      b)  i  contributi  riconosciuti  alle  unioni  di comuni o alle
associazioni  intercomunali  sono  determinati  in  rapporto piu' che
proporzionale rispetto al numero dei comuni che le compongono;
      c) costituisce    criterio    prioritario    ai    fini   della
determinazione   dei  contributi  riconosciuti  alle  unioni  e  alle
associazioni intercomunali il grado di integrazione tra gli uffici ed
il personale dei comuni aderenti;
      d) nella  definizione  dei  criteri  per  la determinazione dei
contributi riconosciuti alle unioni e alle associazioni intercomunali
viene assicurato che la quantita' e l'importanza delle funzioni e dei
servizi  trasferiti  alle  unioni  e  alle associazioni intercomunali
assuma  valore  prioritario rispetto al numero e alle caratteristiche
demografiche e geomorfologiche dei comuni aderenti.
    3. Sulla base di criteri individuati dalla giunta regionale, alle
unioni  di  comuni,  alle associazioni intercomunali e alle comunita'
montane  sono  inoltre  concessi  contributi  in  conto  capitale per
investimenti  volti  a  favorire  e  rafforzare l'esercizio associato
delle funzioni.
    4. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di
affari  istituzionali  e'  costituito  un  comitato  regionale per le
unioni  comunali  composto  dai sindaci che esercitano le funzioni di
Presidenti delle unioni di comuni e delle associazioni intercomunali.
Il  comitato  svolge funzioni di supporto alla giunta regionale nelle
politiche   di   sostegno  alle  forme  associative  tra  comuni.  In
particolare  esso  cura  l'attivita'  relativa  all'istituzione di un
osservatorio  sui  piccoli  comuni  e  sulle  forme  associative.  Ai
componenti  del comitato viene corrisposta una indennita' pari al 25%
dell'indennita' di carica lorda dei consiglieri regionali.