Art. 24. Programma di riordino territoriale 1. Il programma di riordino territoriale di cui all'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 effettua periodicamente la ricognizione dei livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il suddetto programma indica altresi' le forme associative costituite in attuazione dell'art. 21. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 1996, il programma determina i criteri per la concessione dei contributi a sostegno delle unioni e delle associazioni intercomunali, nel rispetto dei seguenti indirizzi: a) i contributi riconosciuti alle unioni di comuni in relazione al numero e alle catteristiche demografiche e geomorfologiche dei comuni aderenti, ed alle funzioni e ai servizi trasferiti, sono proporzionalmente superiori rispetto a quelli previsti per le associazioni intercomunali; b) i contributi riconosciuti alle unioni di comuni o alle associazioni intercomunali sono determinati in rapporto piu' che proporzionale rispetto al numero dei comuni che le compongono; c) costituisce criterio prioritario ai fini della determinazione dei contributi riconosciuti alle unioni e alle associazioni intercomunali il grado di integrazione tra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti; d) nella definizione dei criteri per la determinazione dei contributi riconosciuti alle unioni e alle associazioni intercomunali viene assicurato che la quantita' e l'importanza delle funzioni e dei servizi trasferiti alle unioni e alle associazioni intercomunali assuma valore prioritario rispetto al numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei comuni aderenti. 3. Sulla base di criteri individuati dalla giunta regionale, alle unioni di comuni, alle associazioni intercomunali e alle comunita' montane sono inoltre concessi contributi in conto capitale per investimenti volti a favorire e rafforzare l'esercizio associato delle funzioni. 4. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di affari istituzionali e' costituito un comitato regionale per le unioni comunali composto dai sindaci che esercitano le funzioni di Presidenti delle unioni di comuni e delle associazioni intercomunali. Il comitato svolge funzioni di supporto alla giunta regionale nelle politiche di sostegno alle forme associative tra comuni. In particolare esso cura l'attivita' relativa all'istituzione di un osservatorio sui piccoli comuni e sulle forme associative. Ai componenti del comitato viene corrisposta una indennita' pari al 25% dell'indennita' di carica lorda dei consiglieri regionali.