Art. 25.
                            Composizione
    1.  E'  istituita  la  conferenza  regione-autonomie  locali come
strumento  di  raccordo  tra giunta regionale ed esecutivi degli enti
locali.
    2.  La  conferenza  regione-autonomie  locali  e'  presieduta dal
presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente
in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresi' ai lavori
della  conferenza  gli assessori competenti nelle materie di volta in
volta poste all'ordine del giorno.
    3. La conferenza e' composta inoltre, per gli enti locali, da:
      a) i Presidenti delle province;
      b) i  sindaci  dei  comuni capoluogo, i sindaci dei comuni ed i
Presidenti  delle  associazioni  intercomunali  con  piu'  di  50.000
abitanti
      c) tredici  sindaci  di comuni non capoluogo con meno di 50.000
abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.
    4.  L'espressione  della volonta' dei sindaci e dei Presidenti di
provincia componenti della conferenza, ai fini della formulazione dei
pareri  e delle intese, puo' essere delegata solo ad altro componente
della  conferenza.  Alle sedute della conferenza possono intervenire,
su  delega  espressa dei sindaci e dei Presidenti di provincia che ne
sono  componenti,  membri  delle  giunte  da  questi presiedute o, su
delega  espressa  di componenti della conferenza che siano sindaci di
comuni  parte  di  unioni o associazioni intercomunali, sindaci degli
altri comuni che compongono l'unione o l'associazione intercomunale.