Art. 25. Composizione 1. E' istituita la conferenza regione-autonomie locali come strumento di raccordo tra giunta regionale ed esecutivi degli enti locali. 2. La conferenza regione-autonomie locali e' presieduta dal presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresi' ai lavori della conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno. 3. La conferenza e' composta inoltre, per gli enti locali, da: a) i Presidenti delle province; b) i sindaci dei comuni capoluogo, i sindaci dei comuni ed i Presidenti delle associazioni intercomunali con piu' di 50.000 abitanti c) tredici sindaci di comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26. 4. L'espressione della volonta' dei sindaci e dei Presidenti di provincia componenti della conferenza, ai fini della formulazione dei pareri e delle intese, puo' essere delegata solo ad altro componente della conferenza. Alle sedute della conferenza possono intervenire, su delega espressa dei sindaci e dei Presidenti di provincia che ne sono componenti, membri delle giunte da questi presiedute o, su delega espressa di componenti della conferenza che siano sindaci di comuni parte di unioni o associazioni intercomunali, sindaci degli altri comuni che compongono l'unione o l'associazione intercomunale.