Art. 26.
Elezione  dei  rappresentanti  dei  comuni  con meno di cinquantamila
                              abitanti
    1.  Ai  fini dell'elezione dei componenti della conferenza di cui
alla lettera c) del comma 3 dell'art. 25, il presidente della Regione
convoca  con  suo  decreto  l'assemblea  dei sindaci dei comuni della
Regione con meno di 50.000 abitanti.
    2.  L'assemblea  dei  sindaci  elegge,  nel  proprio seno, i suoi
rappresentanti nella conferenza.
    3.  L'elezione  avviene  sulla  base  di  una  lista di candidati
composta  da  tutti  i  sindaci dei comuni della Regione coli meno di
50.000  abitanti,  che  ne  facciano  richiesta  in  torma scritta al
presidente  della  Regione  entro  i  termini  fissati nel decreto di
convocazione.
    4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il
nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella
lettera  di  convocazione dell'assemblea, il presidente della Regione
indica  le  modalita'  per  la  eventuale  espressione  del  voto per
corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.
    5.  Dopo  la  verifica  delle  schede il presidente della Regione
dichiara  eletti  tredici  candidati  che  hanno  ricevuto il maggior
numero   di  voti  e  determina  la  graduatoria  dei  candidati  non
proclamati  eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al
numero  di  voti  ricevuti. A parita' di cifre individuali prevale il
piu' anziano di eta'. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti
decada dalla carica di sindaco viene espunto dalla graduatoria.
    6.  Sulla  base dei risultati delle elezioni, il presidente della
regione,  con  proprio  decreto,  provvede alla nomina dei componenti
della  conferenza  regione-autonomie  locali. Con il medesimo decreto
convoca la seduta di primo insediamento.