Art. 26. Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di cinquantamila abitanti 1. Ai fini dell'elezione dei componenti della conferenza di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 25, il presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci dei comuni della Regione con meno di 50.000 abitanti. 2. L'assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella conferenza. 3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta da tutti i sindaci dei comuni della Regione coli meno di 50.000 abitanti, che ne facciano richiesta in torma scritta al presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione. 4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell'assemblea, il presidente della Regione indica le modalita' per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso. 5. Dopo la verifica delle schede il presidente della Regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano di eta'. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di sindaco viene espunto dalla graduatoria. 6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il presidente della regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della conferenza regione-autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento.