Art. 27. Durata in carica 1. I componenti della conferenza regione-autonomie locali, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di provincia. La decadenza e' dichiarata dal presidente della Regione con proprio decreto. 2. La conferenza regione-autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 25, all'inizio di ogni legislatura regionale. 3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 25, il presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5 dell'art. 26. 4. Qualora nel corso della legislatura decadano piu' della meta' dei componenti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 25, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il presidente della Regione dispone affinche' si proceda, ai sensi dell'art. 26, a nuove elezioni di tutti i componenti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 25. 5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.