Art. 27.
                          Durata in carica
    1. I componenti della conferenza regione-autonomie locali, di cui
alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  3  dell'art. 25,  decadono
nell'ipotesi  di  cessazione,  per  qualsiasi  causa, dalla carica di
sindaco  o di presidente di provincia. La decadenza e' dichiarata dal
presidente della Regione con proprio decreto.
    2.  La conferenza regione-autonomie locali viene rinnovata per la
quota  di componenti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 25,
all'inizio di ogni legislatura regionale.
    3.   Nell'ipotesi   di  decadenza  nel  corso  della  legislatura
regionale  di  uno  dei componenti di cui alla lettera c) del comma 3
dell'art. 25,  il  presidente della Regione dichiara eletto a nomina,
in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di
cui al comma 5 dell'art. 26.
    4.  Qualora nel corso della legislatura decadano piu' della meta'
dei  componenti  di  cui  alla  lettera  c) del comma 3 dell'art. 25,
ovvero  qualora  non  sia possibile procedere alla sostituzione di un
componente  decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei
non eletti, il presidente della Regione dispone affinche' si proceda,
ai  sensi dell'art. 26, a nuove elezioni di tutti i componenti di cui
alla lettera c) del comma 3 dell'art. 25.
    5.  I  componenti  uscenti  svolgono  le  loro funzioni sino alla
nomina dei loro successori.