Art. 28.
                            Convocazioni
    1.  La  conferenza  e'  convocata  dal presidente della Regione o
dall'assessore   competente   in  materia  di  affari  istituzionali,
delegato  ai  sensi  del  comma  2  dell'art. 25.  La  conferenza  e'
convocata  inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli
oggetti  da  iscrivere  all'ordine  del  giorno, almeno un quinto dei
componenti espressione degli enti locali.