Art. 28. Convocazioni 1. La conferenza e' convocata dal presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2 dell'art. 25. La conferenza e' convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli enti locali.