Art. 29.
                            C o m p i t i
    1.  Al  fine  di garantire la partecipazione delle province e dei
comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per
le autonomie locali, la conferenza regione-Autonomie locali:
      a) formula  proposte  sui  temi  di  interesse  delle autonomie
locali;
      b) esprime pareri, ai sensi dell'art. 30;
      c) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 31;
      d) assicura  lo scambio di dati ed informazioni tra la regione,
le province e i comuni;
      e) promuove  ed  esamina  rapporti  e  studi  sul  processo  di
attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla
attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali.