Art. 29. C o m p i t i 1. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la conferenza regione-Autonomie locali: a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali; b) esprime pareri, ai sensi dell'art. 30; c) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 31; d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la regione, le province e i comuni; e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali.