Art. 3. Criteri per le disposizioni ai parte terza 1. In coerenza con i principi dell'art. 2, la parte terza della presente legge contiene, per ciascuna materia, norme espresse concernenti: a) la definizione dei contenuti generali; b) il conferimento di funzioni a ciascun livello istituzionale, incluse le funzioni connesse e strumentali; c) le conferme eventuali di conferimenti gia' disposti dalla legislazione vigente; d) la disciplina dei procedimenti; e) le modalita' di determinazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane; f) la disciplina sostanziale della materia, ovvero il rinvio a provvedimenti legislativi collegati, quali atti di indirizzo espressi in forma legislativa dal consiglio regionale alla giunta.