Art. 3.
             Criteri per le disposizioni ai parte terza
    1.  In  coerenza con i principi dell'art. 2, la parte terza della
presente   legge  contiene,  per  ciascuna  materia,  norme  espresse
concernenti:
      a) la definizione dei contenuti generali;
      b) il conferimento di funzioni a ciascun livello istituzionale,
incluse le funzioni connesse e strumentali;
      c)  le  conferme  eventuali di conferimenti gia' disposti dalla
legislazione vigente;
      d) la disciplina dei procedimenti;
      e)  le  modalita'  di determinazione delle risorse finanziarie,
strumentali e umane;
      f)  la disciplina sostanziale della materia, ovvero il rinvio a
provvedimenti legislativi collegati, quali atti di indirizzo espressi
in forma legislativa dal consiglio regionale alla giunta.