Art. 30. Espressione dei pareri 1. La conferenza regione-autonomie locali esprime alla giunta regionale pareri in ordine a: a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento; b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli enti locali; c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli enti locali; d) atti generali di programmazione regionale. 2. La giunta regionale puo' richiedere comunque pareri alla conferenza regione-autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento. 3. I pareri di competenza della conferenza regione-autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della conferenza. 4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla giunta regionale alla Commissione consiliare competente.