Art. 30.
                       Espressione dei pareri
    1.  La  conferenza  regione-autonomie  locali esprime alla giunta
regionale pareri in ordine a:
      a) indirizzi   della   legge  finanziaria,  di  bilancio  e  di
assestamento;
      b) proposte   di   legge   concernenti  l'organizzazione  e  la
disciplina delle funzioni degli enti locali;
      c) proposte  di  legge  concernenti  l'ordinamento  degli  enti
locali;
      d) atti generali di programmazione regionale.
    2.  La  giunta  regionale  puo'  richiedere  comunque pareri alla
conferenza  regione-autonomie  locali  in ordine a proprie proposte e
iniziative  comportanti  lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di
coordinamento.
    3.  I  pareri  di  competenza  della conferenza regione-autonomie
locali   sono   approvati  con  il  consenso  della  maggioranza  dei
componenti.  Possono  essere  presentati  sulla stessa materia pareri
difformi  che  siano  espressamente  sottoscritti  da  almeno  cinque
componenti della conferenza.
    4.  I  pareri  debbono  essere  resi entro il termine di quindici
giorni  dalla  richiesta;  decorso  tale  termine,  si  prescinde dal
parere.   I   pareri  sono  trasmessi  dalla  giunta  regionale  alla
Commissione consiliare competente.