Art. 31. Intese 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella conferenza regione-autonomie locali. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della giunta regionale e dei componenti della conferenza regione-autonomie locali espressione degli enti locali. 3. L'assenso dei componenti della conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli enti locali e' espresso di regola all'unanimita'. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti. 4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai sindaci dei comuni interessati non componenti la conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al comma 3. 5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della conferenza Regione-autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, la giunta regionale provvede con deliberazione motivata. 6. In caso di motivata urgenza la giunta regionale puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della conferenza regione-autonomie locali nei successivi quindici giorni. La giunta regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della conferenza regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.