Art. 31.
                               Intese
    1.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i
procedimenti   in  cui  la  legislazione  regionale  vigente  prevede
un'intesa nella conferenza regione-autonomie locali.
    2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della
giunta  regionale e dei componenti della conferenza regione-autonomie
locali espressione degli enti locali.
    3.  L'assenso  dei  componenti della conferenza Regione-Autonomie
locali   espressione   degli   enti  locali  e'  espresso  di  regola
all'unanimita'.  Ove  questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso
dalla maggioranza assoluta di tali componenti.
    4.  L'intesa  raggiunta  ai  sensi  del  comma 2 e' comunicata ai
sindaci  dei  comuni interessati non componenti la conferenza i quali
possono  entro  dieci  giorni far pervenire osservazioni in dissenso.
Sulle   osservazioni   la   conferenza   delibera   motivatamente   e
definitivamente  entro  i  dieci  giorni  successivi  con le medesime
modalita' di cui al comma 3.
    5.  Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale
non  e'  raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima  seduta della
conferenza   Regione-autonomie  locali  in  cui  l'oggetto  e'  posto
all'ordine del giorno, la giunta regionale provvede con deliberazione
motivata.
    6.   In  caso  di  motivata  urgenza  la  giunta  regionale  puo'
provvedere   senza   l'osservanza  delle  disposizioni  del  presente
articolo.  I  provvedimenti  adottati sono sottoposti all'esame della
conferenza  regione-autonomie  locali nei successivi quindici giorni.
La  giunta  regionale  e'  tenuta  ad esaminare le osservazioni della
conferenza    regione-Autonomie   locali   ai   fini   di   eventuali
deliberazioni successive.